Legge 90/2024
Cybersicurezza PA
Come funziona
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1. Finalità
Rafforzare la sicurezza informatica della pubblica amministrazione e di altri soggetti specificamente individuati
Allineare le PA e le società in house alle previsioni della Direttiva NIS 2.
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2. Contenuti generali
- Potenzia le funzioni dell’Agenzia per la cyber sicurezza Nazionale (ACN)
- Inasprisce le pene per i reati informatici e per la responsabilità amministrativa degli enti (reati presupposto)
- Anticipa l’impatto più ampio della Direttiva NIS2
- Consolida la responsabilità all’interno delle PA
- Referente per la cyber sicurezza
- Obbligo di segnalazione e notifica per determinati soggetti pubblici.
- Ritardi e omissioni daranno luogo a ispezioni e sanzioni da parte dell’ACN.
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3. Enti interessati
- Pubbliche amministrazioni centrali (ex Art. 1, comma 3, L. 196/2009)
- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
- Città metropolitane
- Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 ab. e, comunque, comuni capoluoghi di regione
- Società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 ab. e società trasporto pubblico extraurbano delle città metropolitane
- ASL aziende sanitarie locali
- Società in-house degli enti richiamati, attive in specifici settori (informatica, trasporti, raccolta – smaltimento - gestione acque reflue, gestione rifiuti).
I soggetti sottoposti ad altre normative più specifiche (operatori servizi essenziali e digitali, perimetro sicurezza cibernetica, Forze dell’Ordine, Servizi) sono esclusi.
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4. Obblighi
- Notificare (preliminarmente entro 24 ore da consapevolezza e in dettaglio entro 72 ore) gli incidenti con impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici dell’ente. L’obbligo si estende agli incidenti al di fuori del perimetro.
- Eseguire tempestivamente gli interventi indicati in caso di segnalazione di vulnerabilità da parte dell’ACN (entro 15 gg).
- Istituire il referente per la cyber sicurezza, unico punto di contatto con ACN (può essere il Resp. Trans. Dig.).
- Adottare specifici sistemi di autenticazione (MFA) per l’accesso alle banche dati da parte di tecnici e utenti e di registrare gli accessi (adozione entro 12 mesi) in base alle linee guida ACN.
- Tenere in considerazione elementi essenziali di cyber sicurezza nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici (individuati in un nuovo DPCM).
- Dotarsi di una struttura per la cyber sicurezza, (anche fra le strutture esistenti, compreso il Resp. Trans. Dig.) che dovrà:
- Sviluppare politiche e procedure di sicurezza delle informazioni.
- Produrre ed aggiornare un piano per il rischio informatico nonché di sistemi di analisi preventiva del rilevamento del rischio informatico.
- Produrre e aggiornare un documento che definisca i ruoli e l’organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell’ente.
- Pianificare e attuare l’adozione degli interventi di potenziamento della capacità di gestione dei rischi informatici (a partire dal piano).
- Pianificare ed attuare l’adozione delle misure di sicurezza previste dalle linee guida dell’ACN.
- Monitorare e valutare continuamente le minacce alla sicurezza e le vulnerabilità per un pronto aggiornamento.
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5. Sanzioni
Dopo un primo richiamo, in caso di reiterata inosservanza (ultimi 5 anni), le amministrazioni pubbliche coinvolte possono essere soggette a
- Ispezioni (entro 12 mesi)
- Sanzioni amministrative pecuniarie, con importi che variano da 25.000 a 125.000 €
La violazione di queste disposizioni può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile nei confronti dei funzionari e dirigenti responsabili